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	<title>Nuvolazzurra</title>
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	<description>Il sapere e la ragione parlano, l'ignoranza e il torto urlano.               [Indro Montanelli]</description>
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		<title>Nuvolazzurra</title>
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		<title>INFORMAZIONE E LIBERALISMO</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:14:30 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[INFORMAZIONE E LIBERALISMO OGNI INFORMAZIONE È SEMPRE INFLUENZATA DA CONTENUTI DOTTRINALI DISTINGUERE TRA EDUCARE E INFORMARE, NON È SOLTANTO FALSO, MA DECISAMENTE DISONESTO Segue al seguente link:Karl Popper_Liberalismo_e_informazione “Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere” [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=52&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family:Gentium Book Basic;"><span style="font-size:x-large;">INFORMAZIONE E LIBERALISMO</span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family:Gentium Book Basic;"><span style="font-size:medium;">OGNI INFORMAZIONE È SEMPRE INFLUENZATA DA CONTENUTI DOTTRINALI<br />
</span></span><span style="font-family:Gentium Book Basic;"><span style="font-size:medium;">DISTINGUERE TRA EDUCARE E INFORMARE, NON È SOLTANTO FALSO, MA DECISAMENTE DISONESTO</span></span></p>
<p align="CENTER">Segue al seguente link:<a href="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2011/12/karl-popper_liberalismo_e_informazione.pdf">Karl Popper_Liberalismo_e_informazione</a></p>
<p align="CENTER">
<p align="CENTER">“<span style="font-family:Gentium Book Basic;"><span style="font-size:medium;">Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere”</span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family:Gentium Book Basic;"><span style="font-size:medium;">Karl Popper</span></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nuvolazzurra.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nuvolazzurra.wordpress.com/52/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=52&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>LA LIBERTÀ DI STAMPA &#8211; G. Orwell &#8211; L&#8217;etichetta marxista è in contraddizione col pensiero orwelliano</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Storiche Scritture]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[Orwell]]></category>

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		<description><![CDATA[LA LIBERTÀ DI STAMPA di George Orwell L’idea centrale di questo libro risale al 1937, ma la sua stesura ha avuto luogo verso la fine del 1943. Nel momento in cui è stato finalmente ultimato, è apparso chiaro che sarebbe stato molto difficile farlo pubblicare. In effetti è stato rifiutato da quattro editori, solo uno [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=39&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Andalus,serif;"><span style="font-size:small;"><strong>LA LIBERTÀ DI STAMPA</strong></span></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Andalus,serif;"><span style="font-size:small;">di George Orwell<br />
</span></span></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Andalus,serif;"><span style="font-size:small;"><br />
L’idea centrale di questo libro risale al 1937, ma la sua stesura ha avuto luogo verso la fine del 1943. Nel momento in cui è stato finalmente ultimato, è apparso chiaro che sarebbe stato molto difficile farlo pubblicare. In effetti è stato rifiutato da quattro editori, solo uno dei quali aveva motivazioni ideologiche; due pubblicavano da anni libri antisovietici, mentre il quarto non aveva un orientamento politico identificabile. Inizialmente, a dire il vero, un editore aveva accettato il libro;</span></span></span> <span style="color:#000000;"><span style="font-family:Andalus,serif;"><span style="font-size:small;">[…] adesso mi rendo conto che la pubblicazione del libro in un momento come questo potrebbe essere considerata un gesto oltremodo incauto. </span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Andalus,serif;"><span style="font-size:small;"><strong>Se la favola si riferisse ai dittatori e alla dittatura in generale sarebbe un bene pubblicarla; ora però ho capito che la storia segue lo sviluppo dei Soviet e dei due dittatori russi in modo tanto accurato da risultare applicabile soltanto alla Russia, escludendo le altre dittature. &gt;&gt;&gt;</strong></span></span></span><strong> <a href="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2011/12/libertc3a0-di-stampa.pdf">CONTINUA LA LETTURA AL SEGUENTE LINK: &#8211; LA LIBERTÀ DI STAMPA &#8211; G. ORWELL &#8211; PDF</a><br />
</strong></p>
</blockquote>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nuvolazzurra.wordpress.com/39/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nuvolazzurra.wordpress.com/39/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=39&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Berlusconi è peggio di Prodi</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:05:37 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[BERLUSCONI E&#8217; PEGGIO DI PRODI<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=21&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2010/10/berlusc_prodi.pdf">BERLUSCONI E&#8217; PEGGIO DI PRODI</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nuvolazzurra.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nuvolazzurra.wordpress.com/21/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=21&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Documenti correlati al caso Rosenberg [spie sovietiche]</title>
		<link>http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/17/documenti-correlati-al-caso-rosenberg-spie-sovietiche/</link>
		<comments>http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/17/documenti-correlati-al-caso-rosenberg-spie-sovietiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini correlate]]></category>

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		<description><![CDATA[Ritorna<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=14&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2008/06/venona1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15" src="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2008/06/venona1.jpg?w=490" alt=""   /></a></p>
<p><a href="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2008/06/venona2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16" src="http://nuvolazzurra.files.wordpress.com/2008/06/venona2.jpg?w=490" alt=""   /></a><a href="http://ideazzurra.ilcannocchiale.it/post/1941595.html"> Ritorna</a></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nuvolazzurra.wordpress.com/14/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nuvolazzurra.wordpress.com/14/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=14&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>VIDEO CORRELATI ALL ARTICOLO: UNO STATO SENZA IL COMUNISMO? &#8220;SI PUO FARE&#8221; (PARTE 2)</title>
		<link>http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/11/video-correlati-all-articolo-uno-stato-senza-il-comunismo-si-puo-fare-parte-2/</link>
		<comments>http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/11/video-correlati-all-articolo-uno-stato-senza-il-comunismo-si-puo-fare-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video correlati]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo video descrive il comunismo internazionale; E&#8217; come la carie ti attacca dall&#8217;interno. Comunismo assassino (VM 18 anni) Vittime del comunismo (VM 18 anni) Ritorna<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=12&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/11/video-correlati-all-articolo-uno-stato-senza-il-comunismo-si-puo-fare-parte-2/"><img src="http://img.youtube.com/vi/hyXRKknaLIA/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Questo video descrive il comunismo internazionale;</p>
<p>E&#8217; come la carie ti attacca dall&#8217;interno.</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/11/video-correlati-all-articolo-uno-stato-senza-il-comunismo-si-puo-fare-parte-2/"><img src="http://img.youtube.com/vi/GpSupup8LIY/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Comunismo assassino (VM 18 anni)</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/06/11/video-correlati-all-articolo-uno-stato-senza-il-comunismo-si-puo-fare-parte-2/"><img src="http://img.youtube.com/vi/7HzQt1yAa_c/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Vittime del comunismo (VM 18 anni)</p>
<p><a href="http://ideazzurra.ilcannocchiale.it/post/1935700.html"> Ritorna</a></p>
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		<title>Video Correlato all&#8217;articolo, IL FUTURO DELLA CAMPANIA? &#8230;</title>
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		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[ritorna<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=11&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>MAGNA CHARTA LIBERTATUM</title>
		<link>http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/05/18/magna-charta-libertatum/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2008 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Storiche Scritture]]></category>

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		<description><![CDATA[MAGNA CHARTA LIBERTATUM Runnymede ( Great Britain ) 15 giugno 1215. Sintesi italiana Giovanni, per grazia di Dio re d&#8217;Inghilterra, signore d&#8217;Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d&#8217;Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=9&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;" align="center"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><strong>MAGNA CHARTA LIBERTATUM</strong></span></p>
<p style="text-align:center;" align="center">
<p style="text-align:center;" align="center">
<p><strong><span style="font-size:10pt;">Runnymede  ( Great Britain ) 15 giugno 1215.</span></strong></p>
<p>Sintesi italiana</p>
<div class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"></p>
<hr size="2" /></span></div>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Giovanni, per grazia di Dio re d&#8217;Inghilterra, signore d&#8217;Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d&#8217;Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi.</span></p>
<p>Sappiate che noi, di fronte a Dio, per la salvezza della nostra anima e di quella dei nostri predecessori e successori, per l&#8217;esaltazione della santa Chiesa e per un miglior ordinamento del nostro regno, dietro consiglio dei nostri venerabili padri Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate d&#8217;Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa, Enrico, arcivescovo di Dublino, Guglielmo di Londra, Pietro di Winchester, Jocelin di Bath e Glastonbury, Ugo di Lincoln, Gualtiero di Coventry, Benedetto di Rochester, vescovi; di maestro Pandolfo, suddiacono e membro della corte papale, fratello Aymerico, maestro dei cavalieri del Tempio in Inghilterra e dei nobiluomini William Marshal, conte di Pembroke, William conte di Salisbury, William conte di Warennie, William conte di Arundel, Alan di Galloway, connestabile di Scozia, Warin figlio di Gherardo, Peter (figlio di Herbert, Hubert de Burg siniscalco del Poitou, Hug de Neville, Mattew figlio di Herbert, Thonas Basset, Alan Basset, Philip d&#8217;Aubigny, Robert de Ropsley, John Marshal, John figlio di Hug ed altri fedeli sudditi:</p>
<p>1. In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d&#8217;Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia osservato; come appare evidente dal fatto che per nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle elezioni, considerata della più grande importanza per la Chiesa anglicana ed abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual cosa noi osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per sempre. Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e i nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e conservino da noi e dai nostri eredi.</p>
<p>2. Venendo a morte alcuno dei nostri conti o baroni o altri vassalli con obbligo nei nostri confronti di servizio di militare e alla sua morte l&#8217;erede sia maggiorenne e debba pagare il &lt;relevio&gt;, potrà avere la sua eredità solo su pagamento del &lt;relevio&gt;. Vale a dire che l&#8217;erede o gli eredi di un conte o di un barone pagheranno cento sterline per l&#8217;intera baronìa; l&#8217;erede o gli eredi di un cavaliere al massimo cento scellini per l&#8217;intero feudo; e chi deve di meno pagherà di meno, secondo l&#8217;antico uso dei feudi.</p>
<p>3. Se l&#8217;erede di costoro è un minorenne sotto tutela, quando raggiungerà la maggior età, abbia l&#8217;eredità senza pagare riscatto.</p>
<p>4. Il tutore delle terre di un erede minorenne non prenda da essa nulla di più di ragionevoli profitti, di ragionevoli tributi consuetudinari e ragionevoli servizi e ciò senza danni alla proprietà o spreco di uomini e mezzi; se avremo affidato la tutela della terra ad uno sceriffo o ad altra persona responsabile verso di noi per le rendite e questi avrà provocato detrimento o danno di ciò che gli è stato affidato, esigeremo un risarcimento da lui, e la terra sarà affidata a due uomini ligi e prudenti di quel feudo, che saranno responsabili per le rendite, verso di noi o nei confronti della persona alla quale l&#8217;avremo affidata; e se noi avremo dato o venduto ad alcuno l&#8217;amministrazione di tale terra ed egli ne avrà causato distruzione o danno, egli perderà la tutela della terra, che verrà consegnata a due uomini di legge equilibrati dello stesso feudo, che saranno similmente responsabili verso di noi, come è stato detto.</p>
<p>5. Per tutta la durata della tutela l&#8217;amministratore manterrà gli edifici, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra pertinenza, con i proventi derivanti dalla terra stessa; e renderà agli eredi, quando avranno raggiunto la maggiore età, l&#8217;intera proprietà fornita di aratri e carri, come la stagione agricola richiede e il prodotto della terra permette di sostenere.</p>
<p>6. Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.</p>
<p>7. Alla morte del marito, la vedova abbia la dote e la sua eredità subito e senza ostacoli, né pagherà nulla per la sua quota legittima o la sua dote e per qualsiasi altra eredità che essa ed il marito possedevano nel momento della morte di lui, e rimanga nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine le dovrà essere assegnata la sua dote.</p>
<p>8. Nessuna vedova sia costretta a risposarsi fino a quando vorrà rimanere senza marito, a condizione che dia assicurazione che non prenderà marito senza il nostro consenso se è nostra vassalla, o senza l&#8217;assenso del suo signore se è vassalla di un altro.</p>
<p>9. Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito, né coloro che hanno garantito il pagamento subiscano danno, finché lo stesso non sarà in grado di pagarlo; e se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo vorranno, potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non dimostri di aver già pagato i suoi garanti.</p>
<p>10. Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o piccola, e muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà interesse fino a quando l&#8217;erede si troverà nella minore età, di chiunque egli sia vassallo; e se quel credito cade in nostre mani, noi non chiederemo null&#8217;altro, se non la somma specificata nel documento.</p>
<p>11. E se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie riceva la sua dote senza dover pagare alcunché per quel debito, e se il defunto ha lasciato dei figli in minore età, si provvederà ai loro bisogni in misura adeguata al patrimonio del defunto e il debito sarà pagato con il residuo, a parte quanto dovuto ai signori feudatari; nello stesso modo sarà fatto con persone che non siano ebrei.</p>
<p>12. Nessun pagamento di &lt;scutagio&gt; o &lt;auxilium&gt; sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole &lt;auxilium&gt;; lo stesso vale per gli &lt;auxilii&gt; della città di Londra.</p>
<p>13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.</p>
<p>14. Per ottenere il generale consenso per l&#8217;imposizione di un &lt;auxilium&gt;, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno &lt;scutagio&gt; faremo convocare con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi una convocazione generale di coloro che possiedono terre direttamente per nostra concessione, in un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la causa; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.</p>
<p>15. Noi non concediamo che alcuno chieda un &lt;auxilium&gt; ai suoi uomini liberi, se non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio primogenito o per maritare una sola volta la figlia maggiore e per questi motivi sarà imposto solo un &lt;auxilium&gt; ragionevole.</p>
<p>16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il possesso di un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.</p>
<p>17. I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in un luogo fisso.</p>
<p>18. Le inchieste di &lt;nova disseisina&gt;, &lt;de morte antecessoris&gt;, &lt;et de ultima presentacione&gt; non si svolgeranno se non nella propria contea e a questo modo: noi stessi o, se ci troveremo fuori del nostro regno, il nostro primo giudice manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all&#8217;anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, terranno nella contea, in quel giorno e in quel luogo le predette assise.</p>
<p>19. E se nel giorno stabilito nella contea le assise predette non possono essere tenute, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi feudatari presenti nella contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l&#8217;amministrazione della giustizia, secondo il numero massimo o minimo dei compiti da svolgere.</p>
<p>20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.</p>
<p>21. Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso.</p>
<p>22. Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.</p>
<p>23. Né villaggio né uomo potrà essere costretto a costruire ponti sulle rive, a meno che non lo debbano fare per diritto e antica consuetudine.</p>
<p>24. Nessuno sceriffo, conestabile, &lt;coroner&gt; od altro ufficiale reale può tenere assemblee che spettino alla Corona.</p>
<p>25. Ogni contea, &lt;hundredi&gt;,&lt;wapentake&gt; e &lt;trethingi&gt;, manterrà il vecchio canone, senza aumenti, tranne i nostri manieri signorili.</p>
<p>26. Se muore un vassallo che possiede per conto della corona un feudo laico, si presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale con un decreto reale di convocazione, per il debito dovuto dal defunto nei nostri confronti, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico del defunto, nella misura dell&#8217;entità del debito, sotto il controllo di uomini probi, affinché nulla sia rimosso fino a quando non sarà stato pagato il debito verso la corona; e il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il testamento del defunto; e se nulla è dovuto alla corona, tutti i beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le ragionevoli parti riservate alla moglie e ai suoi figli.</p>
<p>27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, salvi i debiti dovuti dal defunto a chiunque.</p>
<p>28. Nessun conestabile o altro ufficiale della corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore.</p>
<p>29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi personalmente la custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa farlo per un valido motivo; e se noi lo arruoliamo o lo mandiamo a prestare servizio d&#8217;armi, sarà affrancato dalla custodia per tutto il periodo di durata del servizio presso di noi.</p>
<p>30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.</p>
<p>31. Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro castello o per nostra necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco.</p>
<p>32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che esse saranno restituite ai proprietari del feudo.</p>
<p>33. Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell&#8217;Inghilterra, fuorché lungo le coste marine, saranno rimosse.</p>
<p>34. [Il mandato detto &lt;praecipe&gt; non sarà emesso in futuro per alcuno, in rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere privato della proprietà prima del giudizio]. <em><span style="font-size:14pt;font-family:Garamond;">The writ which is called praecipe shall not for the future be issued to anyone, regarding any tenement whereby a freeman may lose his court</span></em><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">. (http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm)</span></p>
<p>35. <span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e cioè il &lt;quarterio&gt; londinese, e un&#8217;unica altezza, per panni di diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all&#8217;altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.</span></p>
<p>36. Nulla sarà d&#8217;ora in poi pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e non sarà negato.</p>
<p>37. Se un uomo possiede una terra per concessione della corona come &lt;feodifirma&gt;, &lt;sokagio&gt; o &lt;burgagio&gt;, e possiede pure una terra per concessione di un altro signore contro il servizio di cavaliere, noi non avremo, in virtù di tali &lt;feodifirma&gt;, &lt;sokagio&gt; o &lt;burgagio&gt;, la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell&#8217;altra persona, a meno che il &lt;feodifirma&gt; non comporti un servizio di cavaliere. Noi non avremo la tutela dell&#8217;erede o della terra di alcuno che egli possiede per conto di un altro in base ai &lt;piccoli benefici&gt; che egli tiene per conto della corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.</p>
<p>38. Nessun balivo d&#8217;ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.</p>
<p>39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.</p>
<p>40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.</p>
<p>41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall&#8217;Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando noi o il nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle nostre terre.</p>
<p>42. D&#8217;ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del reame; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.</p>
<p>43. Se alcuno possiede una proprietà in &lt;eskaeta&gt; come gli &lt;honours&gt; di Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà &lt;eskaete&gt; che sono in nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone, se la baronia fosse stata ancora di proprietà del barone; e noi la terremo nello stesso modo in cui la teneva il barone.</p>
<p>44. Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d&#8217;ora in poi non dovranno in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano implicati in un&#8217;azione legale o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per reati contro la foresta.</p>
<p>45. Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non coloro che conoscano la legge del regno e vogliano ben osservarla.</p>
<p>46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti del regno d&#8217;Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le dette abbazie in vacanza dell&#8217;abate, com&#8217;è loro diritto.</p>
<p>47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il nostro regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi poste sotto riserva durante il nostro regno.</p>
<p>48. Tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve, alle guardie di foreste e di riserve, sceriffi e loro aiutanti, sponde dei fiumi e loro custodi, siano immediatamente controllate da un comitato di dodici cavalieri giurati della stessa contea che devono essere eletti ugualmente da un comitato di uomini probi, ed entro quaranta giorni dal compimento dell&#8217;inchiesta dovranno essere, senza possibilità di revoca, eliminate (lo stesso valga se noi saremo fuori dell&#8217;Inghilterra, purché noi o il nostro primo giudice ne saremo stati prima informati).</p>
<p>49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.</p>
<p>50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée, d&#8217;ora in poi non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter e Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny e i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.</p>
<p>51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno tutti i cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono arrivati con cavalli e armi con grave danno per il regno.</p>
<p>52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento sotto relativamente alla sicurezza della pace. Poi per tutte quelle cose di cui qualcuno è stato spossessato senza un processo legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o di nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di altri sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere un termine comunemente concesso a chi è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un&#8217;inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la nostra croce; al nostro ritorno dal pellegrinaggio* o in caso di rinuncia al pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia.</p>
<p>*) Ricordiamo che &lt;i crociati&gt; si consideravano &lt;pellegrini&gt; e le crociate erano considerate pellegrinaggi! Si veda l&#8217;articolo. &lt;Veneziani intraprendenti, il business della prima e quarta crociata&gt;.<br />
53. Avremo ugualmente una proroga (e lo stesso sarà nel rendere giustizia) per l&#8217;eliminazione del vincolo sulle foreste (o per la sua conservazione), qualora queste siano state afforestate (dichiarate foreste, cioè sottoposte a vincolo regio ndr) da nostro padre Enrico o da nostro fratello Riccardo, e per la custodia delle terre che si trovano nel feudo di un altro, la cui custodia abbiamo avuto fino ad ora a causa di un feudo tenuto per nostro conto da un terzo, in virtù del servizio di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse; e al nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, noi concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.</p>
<p>54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.</p>
<p>55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero saranno sottoposte al giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto, nella clausola della sicurezza per la pace, o della maggioranza degli stessi, unitamente al predetto Stefano, arcivescovo di Canterbury, se sarà presente e di quanti altri egli vorrà condurre con sè. E se non potrà essere presente, la riunione proseguirà senza di lui; se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa simile, il suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto come sostituto dai rimanenti venticinque eletti, dopo aver giurato.</p>
<p>56. Se un Gallese sarà stato da noi privato delle terre, della libertà o qualsiasi altra cosa (in Inghilterra o nel Galles) senza il legale giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere in restituzione quanto perduto: e se la questione dovesse essere controversa, sarà decisa nella Marchia dal giudizio dei suoi pari: per i possedimenti in Inghilterra, secondo la legge dell&#8217;Inghilterra per i possedimenti che si trovano nel Galles con la legge del Galles: per i possedimenti della Marchia, secondo la legge della Marchia. Lo stesso facciano i Gallesi con noi e i nostri sudditi.</p>
<p>57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere una proroga della durata usualmente concessa ai segnati della croce a meno che un processo non abbia avuto inizio od una inchiesta non sia stata aperta per nostro ordine, prima che noi prendessimo la croce; al nostro ritorno, ovvero all&#8217;atto della rinuncia al nostro pellegrinaggio, renderemo immediatamente piena giustizia secondo le leggi del Galles e delle regioni suddette.</p>
<p>58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e tutte i documenti che ci sono stati dati come pegni per la pace.</p>
<p>59. Noi faremo ad Alessandro, re di Scozia, per quel che riguarda la restituzione delle sorelle e degli ostaggi e le sue libertà ed i suoi diritti, nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d&#8217;Inghilterra, a meno che, dai documenti che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato diversamente; e ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella nostra corte.</p>
<p>60. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel nostro regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del nostro regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti.</p>
<p>61. Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente (in perpetuo) godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie:</p>
<p>I baroni eleggano venticinque baroni del regno che desiderano, allo scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la pace e le libertà che ad essi abbaiamo concesso e che confermiamo con questa nostra carta.<br />
Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a noi o se saremo fuori dal regno, al nostro primo giudice, per denunciare il misfatto e senza indugi procederemo alla riparazione.<br />
E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia stato dichiarato a noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro arbitrio, insieme alla popolazione del regno, impadronendosi dei nostri castelli, delle nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa, eccettuate la nostra persona, quella della regina e dei nostri figli; e quando avranno ottenuto la riparazione, ci obbediranno come prima.<br />
E chiunque nel regno lo voglia può di sua spontanea volontà giurare di obbedire agli ordini dei predetti venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi, e noi diamo pubblicamente e liberamente autorizzazione di dare questo giuramento a chiunque lo voglia e non proibiremo a nessuno di pronunciarlo.<br />
Tutti coloro del paese che per se stessi e di loro spontanea volontà non vogliano prestare giuramento ai venticinque baroni per danneggiarci o molestarci insieme a loro, li costringeremo a giurare per nostro ordine, come sopra è stato detto.<br />
E se qualcuno dei venticinque baroni morisse od abbandonasse il paese o fosse impedito in qualunque altro modo dall&#8217;adempiere le proprie funzioni, gli altri dovranno eleggere dai predetti venticinque un altro al suo posto, a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare giuramento allo stesso modo degli altri.<br />
In tutti gli adempimenti di questi venticinque baroni, se dovesse accadere che i venticinque siano presenti e tra di loro siano in disaccordo su qualcosa o uno di loro che è stato convocato non vuole o non può venire, ciò che la maggioranza dei presenti avrà deciso o ordinato, sarà come se avessero acconsentito tutti i venticinque; e i suddetti venticinque giurino di osservare fedelmente tutte le cose suddette e di fare tutto ciò che è loro possibile per farle osservare.<br />
E noi non chiederemo nulla, per noi o per altri, perché alcuna parte di queste concessioni o libertà sia revocata o ridotta; e se qualcosa sarà richiesta, sarà considerata nulla e invalida e noi non potremo usarla per noi o tramite altri.</p>
<p>62. E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra noi ed i nostri sudditi, religiosi e laici, dall&#8217;inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente rimesso e perdonato. Inoltre, tutte le trasgressioni arrecate in occasione della detta discordia, tra la Pasqua del sedicesimo anno del nostro regno, alla restaurazione della pace, a religiosi e laici, per quanto ci compete, abbiamo pienamente condonato. Inoltre abbiamo fatto fare per essi delle 1ettere patenti per testimonianza, del signore Stefano, arcivescovo di Canterbury, del signore Enrico, arcivescovo di Dublino, dei predetti vescovi e maestro Pandolfo, per la sicurezza di questa e delle concessioni predette.</p>
<p>63. Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa d&#8217;Inghilterra sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra.</p>
<p>Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei baroni, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri.</p>
<p>Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il quindicesimo giorno di Giugno, diciassettesimo anno del nostro regno.</p>
<div class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"></p>
<hr size="2" /></span></div>
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		<title>COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2008 22:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Storiche Scritture]]></category>

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		<description><![CDATA[COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI (17 settembre 1787) PREAMBOLO Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=8&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI<br />
(17 settembre 1787)</strong></p>
<p><strong>PREAMBOLO</strong></p>
<p>Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d’America.</p>
<p><strong>ARTICOLO I</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato. Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l’età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto.<br />
I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi &#8211; compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte &#8211; tre quinti del rimanente della popolazione (ossia “tre quinti degli schiavi” n.d.t.).<br />
Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge.<br />
Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.<br />
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.<br />
La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri del Congresso.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto.<br />
Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del Senato; e ove nell’intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l’Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti.<br />
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l’età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto.<br />
Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti.<br />
Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente protempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.<br />
Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d’impeachment (ossia, in seguito ad accusa formulata dalla Camera dei Rappresentanti: n.d.t.). Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.<br />
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.<br />
Sezione 4. &#8211; La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti.<br />
Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno e tale riunione dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno.</p>
<p>Sezione 5. &#8211; Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di ricorrere.<br />
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni.<br />
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale.<br />
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il consenso dell’altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostare in luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.</p>
<p>Sezione 6. &#8211; I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un’indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o nell’uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo.<br />
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle due Camere anche conservi tale impiego.<br />
Sezione 7. &#8211; Tutti i progetti di legge relativi all’imposizione di tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l’approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si dichiareranno in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all’altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge.<br />
In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge.<br />
Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge.</p>
<p>Sezione 8. &#8211; Il Congresso avrà facoltà:<br />
d’imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; .<br />
di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;<br />
di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;<br />
di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane (c.d. “commerce clause”: n.d.t.);<br />
di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimento negli Stati Uniti;<br />
di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;<br />
di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;<br />
di stabilire uffici e servizi postali;<br />
di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;<br />
di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;<br />
di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;<br />
di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;<br />
di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni;<br />
di creare e mantenere una Marina militare;<br />
di stabilire regole per l’amministrazione e l’ordinamento delle forze di terra e di mare;<br />
di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell’Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni;<br />
di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;<br />
di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli Stati Uniti;<br />
e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l’assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica;<br />
di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l’esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici (c.d. “implied powers clause”: n.d.t.).</p>
<p>Sezione 3. &#8211; L’immigrazione o l’introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere (leggi “schiavi”: n.d.t.) non potrà essere vietata dal Congresso prima dell’anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona.<br />
Il privilegio dell’habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o d’invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.<br />
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.<br />
Non potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente legge.<br />
Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.<br />
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche.<br />
Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da un Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero.<br />
Sezione 10. &#8211; Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante monete d’oro o d’argento; o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti da contratti (c.d. “clausola dei contratti”: n.d.t.); o conferire titoli di nobiltà.<br />
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del Congresso.<br />
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio.</p>
<p><strong>ARTICOLO II</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; II Presidente degli Stati Uniti d’America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo seguente:<br />
Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore.<br />
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti.<br />
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell’elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell’elezione saranno necessari i voti della meta più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l’elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l’epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.<br />
Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l’età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni.<br />
In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente.<br />
Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un’indennità, che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli e stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.<br />
Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d’onore: “Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il Presidente sarà Comandante in Capo dell’Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere per iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l’autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera (impeachment).<br />
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purché vi sia l’approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà e, su parere e con il consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri.<br />
Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti nell’intervallo tra una sessione e l’altra del Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della sessione successiva.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni dell’Unione e raccomanderà all’esame del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa la durata dell’aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti.</p>
<p>Sezione 4. &#8211; Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall’ufficio ove. in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento. di concussione o di altri gravi reati.</p>
<p><strong>ARTICOLO III</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno indegni con la loro condotta (during good behavior), e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un’indennità che non potrà essere diminuita finche essi rimarranno in carica.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità, che si presenteranno nell’ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l’ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.<br />
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà  giurisdizione d’appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal Congresso.<br />
Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria;<br />
e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terra nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l’aver impugnato le armi contro di essi, o l’aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico processo.<br />
II potere di emettere una condanna per alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole.</p>
<p><strong>ARTICOLO IV</strong></p>
<p>Sezione 10. &#8211; In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della validità stessa.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.<br />
Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro Stato, sarà &#8211; su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita &#8211; consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato.<br />
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell’interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono dovute.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Nuovi Stati potranno essere ammessi nell’Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del Congresso.<br />
Il Congresso avrà l’autorità di disporre del territorio e delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati.</p>
<p>Sezione 4. &#8211; Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell’Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione e &#8211; su richiesta degli organi legislativi o del Potere esecutivo (quando il Legislativo non possa essere convocato) &#8211; contro violenze interne.</p>
<p><strong>ARTICOLO V</strong></p>
<p>Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una Convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l’uno o l’altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell’anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell’Articolo I, e che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato.<br />
<strong>ARTICOLO VI</strong></p>
<p>Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione.<br />
La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l’autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese (the supreme Law of the Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato.<br />
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio od una carica pubblica degli Stati Uniti.<br />
<strong>ARTICOLO VII</strong></p>
<p>La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l’abbiano in tal modo ratificata.<br />
Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati presenti, il giorno diciassettesimo del settembre dell’anno del Signore 1787, e dodicesimo dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.</p>
<p><strong>EMENDAMENTI </strong></p>
<p><strong>I (1791)</strong></p>
<p>Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.</p>
<p><strong>II (1791)</strong></p>
<p>Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben ordinata milizia, il diritto dei cittadini di tenere e portare armi non potrà essere violato.</p>
<p><strong>III (1791)</strong></p>
<p>Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa privata senza il consenso del proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che verranno prescritti per legge.</p>
<p><strong>IV (1791)</strong></p>
<p>Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull’onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.</p>
<p><strong>V (1791)</strong></p>
<p>Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo.</p>
<p><strong>VI (1791)</strong></p>
<p>In ogni processo penale, l’accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato e stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa; di esser messo a confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.</p>
<p><strong>VII (1791)</strong></p>
<p>Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della common law, il diritto al giudizio a mezzo di giuria sarà mantenuto ogni volta che l’oggetto della controversia superi il valore di venti dollari; e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra Corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme della common law.</p>
<p><strong>VIII (1791)</strong></p>
<p>Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.</p>
<p><strong>IX (1791)</strong></p>
<p>L’enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano negati o menomati altri diritti mantenuti dai cittadini.</p>
<p><strong>X (1791)</strong></p>
<p>I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo (c.d. “clausola dei poteri residui”: n.d.t.).</p>
<p><strong>XI (1798)</strong></p>
<p>Il Potere giudiziario federale degli Stati Uniti non potrà essere chiamato a decidere in qualsivoglia processo, di diritto o di equità, iniziato o perseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da sudditi di un qualsiasi Stato estero.</p>
<p><strong>XII (1804)</strong></p>
<p>Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali almeno non dovrà essere abitante delle stesso Stato degli elettori; questi designeranno in una scheda la persona per cui votano come Presidente e in una scheda distinta quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutte le persone designate per la Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna raccolti: tali liste saranno dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato.<br />
Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali e si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi per la Presidenza, sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per scrutinio segreto fra i tre candidati che avranno ottenuto per la Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa scelta del Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale per questo scrutinio sarà costituito dalla rappresentanza di due terzi degli Stati, composta di uno o più membri, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. Se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà, il Presidente, allorché questa scelta le sia devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d’altra incapacità costituzionale del Presidente. Colui che ottiene un maggior numero di suffragi per la Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei Senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta. Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.</p>
<p><strong>XIII (1865)</strong></p>
<p>Sezione I. &#8211; Né schiavitù, né servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il quale l’imputato sia stato debitamente condannato.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; II Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo.</p>
<p><strong>XIV (1868)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi (the equal protection of the laws).</p>
<p>Sezione 2. &#8211; I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in proporzione alla popolazione di questi, computando la totalità degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli indiani non tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi elezione per la scelta degli elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti al Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo e giudiziario di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad alcuni degli abitanti maschi di tale Stato che abbiano compiuto ventuno anni d’età e siano cittadini degli Stati Uniti, o se questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro crimine, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in proporzione al numero dei cittadini che saranno stati esclusi, confrontato con il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventuno anni di età.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Non potrà essere Senatore né Rappresentante al Congresso, né elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo antecedentemente &#8211; come membro del Congresso pubblico funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o rappresentante del Potere esecutivo o giudiziario di uno Stato &#8211; prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un’insurrezione o ribellione contro la Nazione stessa, o prestato aiuto od assistenza ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, eliminare questo motivo di incapacità.<br />
Sezione 4. &#8211; La validità del debito pubblico degli Stati Uniti, contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti dal pagamento di pensioni e ricompense in ragione di servigi resi per la repressione di insurrezioni o ribellioni, non potrà mai essere messa in discussione. Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato potranno prendere a loro carico, o pagare alcun debito, o alcuna obbligazione contratti per venire in aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata per la perdita o l’emancipazione di alcuno schiavo; tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per simili titoli saranno tenuti per illegali e nulli.</p>
<p>Sezione 5. &#8211; Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo.</p>
<p><strong>XV (1870)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; Il diritto di voto spettante ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né limitato dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza o di precedente condizione servile.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo.</p>
<p><strong>XVI (1913)</strong></p>
<p>Il Congresso avrà la facoltà di stabilire ed esigere imposte sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento o valutazione.</p>
<p><strong>XVII (1913)</strong></p>
<p>Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di questo per la durata di sei anni: e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti per essere elettori del più numeroso dei due rami della Legislatura dello Stato.<br />
Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il Potere esecutivo di quello Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la copertura del seggio vacante; a meno che la Legislatura dello Stato in parola non autorizzi il Potere esecutivo locale a procedere a nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la Legislatura stessa disponga.<br />
Il presente emendamento non dovrà essere interpretato nel senso che possa influire sull’elezione o la permanenza in carica di un qualunque Senatore prescelto prima che l’emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione.</p>
<p><strong>XVIII (1920)</strong></p>
<p>Sezione l. &#8211; A partire da un anno dopo la ratifica del presente articolo, e per effetto del medesimo, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto a scopo di consumo dei liquori nocivi, nonché l’importazione e l’esportazione dei medesimi da e per il territorio degli Stati Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro giurisdizione.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati a emanare le norme necessarie per l’applicazione del presente articolo.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Il presente articolo non sarà valido, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati quale emendamento alla Costituzione, come previsto da quest’ultima entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.</p>
<p><strong>XIX (1920)</strong></p>
<p>Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da uno degli Stati in considerazione del sesso.<br />
Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo.</p>
<p><strong>XX (1933)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; La durata in carica del Presidente e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti cesserà alle dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente articolo non fosse stato ratificato; alle stesse date entreranno in carica i loro successori.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno, e la sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Se all’epoca fissata per l’inizio del mandato presidenziale il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente diverrà Presidente.<br />
Se non si fosse proceduto alla designazione di un Presidente, prima del momento fissato per l’inizio del mandato, o se il Presidente eletto non avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando non sia stato proclamato formalmente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto avessero dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Congresso provvederà per legge ad indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando non vengano formalmente proclamati un Presidente od un Vicepresidente.</p>
<p>Sezione 4. &#8211; Il Congresso può, con legge, prendere i provvedimenti necessari nel caso di morte di una delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove il diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso di morte di una delle persone tra le quali il Senato sceglie il Vicepresidente, ove il diritto di scelta gli sia devoluto.<br />
Sezione 5. &#8211; Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica del presente articolo.</p>
<p>Sezione 6. &#8211; Il presente articolo non sarà valido sinché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle Legislature di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto alla loro approvazione.</p>
<p><strong>XXI (1933)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; L’articolo XVIII di emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti e abrogato.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il trasporto o l’importazione in qualunque Stato, Territorio o Possedimento degli Stati Uniti dei liquori nocivi a scopo di vendita o di consumo, in violazione delle leggi ivi vigenti, sono vietati con il presente articolo.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Il presente articolo non sarà valido finche non sarà ratificato come emendamento alla Costituzione, e, come da questa previsto, dalle Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sara sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per la ratifica.</p>
<p><strong>XXII (1951)</strong></p>
<p>Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o abbia esercitato le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente eletto, potrà essere eletto per più di una volta alla carica presidenziale. Questo articolo non si applicherà al Presidente che era in carica al momento in cui l’articolo stesso veniva proposto dal Congresso e non impedirà a colui, che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente nel corso del mandato durante il quale questo articolo entra in vigore, di occupare tale carica o esercitarne le funzioni per il restante periodo del mandato stesso.</p>
<p><strong>XXIII (1961)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; Il Distretto ove si trova stabilita la sede del governo degli Stati Uniti eleggerà, secondo la procedura che verrà determinata dal Congresso, un numero di elettori del Presidente e del Vicepresidente pari al numero totale dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso, cui il Distretto medesimo avrebbe diritto, se fosse costituito in Stato, ma tale numero non potrà superare in alcun caso quello degli elettori designati dallo Stato meno popoloso dell’Unione; gli elettori stessi si uniranno a quelli designati dagli Stati e saranno considerati, ai fini dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente, come designati da uno Stato; essi si riuniranno nel territorio del Distretto e adempiranno i doveri loro assegnati dal XII emendamento.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo.</p>
<p><strong>XXIV (1964)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste elettorali per le elezioni, sia primarie sia di qualsiasi altra natura, del Presidente e del Vicepresidente, degli elettori presidenziali e dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso non sarà rifiutato o limitato, né dagli Stati Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per il motivo che l’interessato non abbia pagato una tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi altra tassa.</p>
<p>Sezione 2. &#8211; Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo.</p>
<p><strong>XXV (1967)</strong></p>
<p>Sezione 1. &#8211; In caso di rimozione dalla carica, di morte o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà Presidente.</p>
<p>Sezione. 2. &#8211; In caso di vacanza della Vicepresidenza, il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che prende possesso della carica dopo che le Camere ne abbiano ratificato la nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p>
<p>Sezione 3. &#8211; Se il Presidente comunica, per iscritto, al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, i medesimi vengono, allora, esercitati dal Vicepresidente degli Stati Uniti, in qualità di Presidente supplente, fino a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli anzidetti organi di essere in grado di riassumere le proprie funzioni.</p>
<p>Sezione 4. &#8211; Se il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, comunicano per iscritto al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, questi sono allora immediatamente assunti dal Vicepresidente, in qualità di Presidente supplente.<br />
Ma se, in seguito, il Presidente trasmette al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una dichiarazione scritta, attestante che non sussiste più alcuna sua incapacità al riguardo, allora egli può riassumere i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che, entro quattro giorni, il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, inviino a loro volta una dichiarazione scritta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti attestante che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. In tal caso il Congresso assumerà una decisione al riguardo, riunendosi entro quarantott’ore a tale scopo se non si troverà in sessione. Se al termine di ventun giorni dal ricevimento della seconda dichiarazione, ovvero al termine di ventun giorni dalla data di convocazione qualora il Congresso non sia in sessione, entrambe le Camere si pronuncino per la permanenza dell’impedimento del Presidente, colla maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il Vicepresidente continuerà, allora, ad adempiere le funzioni di Vicepresidente supplente; in caso contrario, il Presidente riassumerà immediatamente i poteri e i doveri del suo ufficio.</p>
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		<title>DICHIARAZIONE DIRITTI VIRGINIA</title>
		<link>http://nuvolazzurra.wordpress.com/2008/05/17/dichiarazione-diritti-virginia/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Storiche Scritture]]></category>

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		<description><![CDATA[Dichiarazione dei Diritti della Virginia 12 giugno 1776 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI fatta dal corpo rappresentativo del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono ad esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo. Sezione 1. Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=7&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Dichiarazione dei Diritti della Virginia</h3>
<h3>12 giugno 1776</h3>
<p>DICHIARAZIONE DEI DIRITTI fatta dal corpo rappresentativo del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono ad esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo.</p>
<h3>Sezione 1.</h3>
<p>Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.</p>
<h3>Sezione 2</h3>
<p>Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da esso è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.</p>
<h3>Sezione 3.</h3>
<p>Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o della comunità. Di tutti i diversi modi e forme di governo, il migliore è quello che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza, ed è di fatto il più sicuro contro il pericolo di cattiva amministrazione. Quando un governo appaia inadeguato o contrario a questi scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.</p>
<h3>Sezione 4.</h3>
<p>Nessun uomo, o gruppo di uomini, ha diritto ad esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità, salvo che in considerazione di servizi pubblici; i quali, non essendo trasmissibili, non debbono essere ereditari, così come non devono esserlo gli uffici di magistrato, di legislatore o di giudice.</p>
<h3>Sezione 5.</h3>
<p>I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal potere giudiziario. I membri dei due primi possono essere impediti dalla oppressione; sentendo e condividendo agli oneri del popolo, essi dovrebbero, in periodi fissi, essere ridotti allo stato privato, ritornare nel corpo da cui originariamente furono presi, ed i posti vacanti essere riempiti mediante frequenti, sicure e regolari elezioni, in cui tutti, o qualche parte dei membri precedenti, possono essere ancora eleggibili o non eleggibili, come indicheranno le leggi.</p>
<h3>Sezione 6.</h3>
<p>Le elezioni di membri che serviranno come rappresentanti del popolo, nell’assemblea, devono essere libere. Tutti gli uomini, che hanno una sufficiente evidenza di permanente interesse comune con la comunità, o legame con essa, hanno diritto di voto, e non possono essere tassati o privati della loro proprietà per usi pubblici senza il loro consenso o quello dei loro rappresentanti così eletti, né possono essere legati da nessuna legge alla quale essi non hanno, similmente, acconsentito, per il bene pubblico.</p>
<h3>Sezione 7.</h3>
<p>Ogni potere di sospendere le leggi, o la loro esecuzione, da parte di qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti del popolo, è lesivo dei diritti di questo, e non deve essere esercitato.</p>
<h3>Sezione 8.</h3>
<p>In tutti i processi capitali o penali, ciascuno ha diritto di chiedere la causa e la natura dell’accusa, di essere messo a confronto con gli accusatori e i testimoni, di chiedere prove in suo favore ed un sollecito giudizio da parte di una giuria imparziale di dodici uomini della vicinanza, senza il cui consenso unanime egli non può essere dichiarato colpevole; né può egli essere costretto a dare prove contro se stesso. Parimenti nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo il giudizio dei suoi pari.</p>
<h3>Sezione 9</h3>
<p>Nessuna cauzione eccessiva può essere chiesta, né possono essere imposte multe eccessive, né essere inflitte punizioni crudeli e insolite.</p>
<h3>Sezione 10.</h3>
<p>I mandati di arresto generali, mediante i quali un ufficiale o un messo può essere comandato di perquisire luoghi sospetti, senza prova del fatto commesso, o di sequestrare una persona o più persone non nominate, o il cui reato non è particolarmente descritto e sostenuto da prove, sono dannosi ed oppressivi e non debbono essere spiccati.</p>
<h3>Sezione 11.</h3>
<p>Nelle controversie che riguardano la proprietà, e nelle liti che insorgano tra uomo e uomo, l’antico giudizio a mezzo di giuria è da preferire a qualsiasi altro, e deve essere tenuto sacro.</p>
<h3>Sezione 12.</h3>
<p>La libertà di stampa è uno dei grandi capisaldi della libertà, e non può essere mai limitata, se non che da governi dispotici.</p>
<h3>Sezione 13.</h3>
<p>Una ben tenuta milizia, composta dal corpo stesso del popolo, abituato alle armi, è la vera, naturale e sicura difesa di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti, in tempo di pace, dovrebbero essere soppressi, come pericolosi alla libertà. In tutti i casi l’esercito dovrebbe essere tenuto sotto stretta subordinazione al potere civile e governato da questo.</p>
<h3>Sezione 14.</h3>
<p>Il popolo ha diritto ad un governo uniforme, e perciò nessun governo, separato o indipendente dal governo della Virginia, deve essere fondato o stabilito entro i limiti di questa.</p>
<h3>Sezione 15.</h3>
<p>Nessun libero governo, o i benefici della libertà, può essere conservato per un popolo, senza una ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, alla frugalità e alla virtù senza frequente ricorso ai principi fondamentali</p>
<h3>Sezione 16.</h3>
<p>La religione, o il nostro dovere verso il Creatore, e la maniera di assolverlo, possono essere guidati solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi, tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza. È dovere mutuo di tutti praticare la tolleranza cristiana, l’amore e la carità verso gli altri.</p>
<p class="MsoNormal">
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		<item>
		<title>DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA U.S.A.</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuvolazzurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Storiche Scritture]]></category>
		<category><![CDATA[indipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

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		<description><![CDATA[DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA STATI UNITI D’AMERICA IN CONGRESSO, 4 luglio 1776. Dichiarazione unanime dei tredici Stati Uniti d’America. Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto ed eguale cui ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nuvolazzurra.wordpress.com&amp;blog=3586799&amp;post=6&amp;subd=nuvolazzurra&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align:right;"><span> </span></h3>
<h3 style="text-align:right;"><span> </span></h3>
<h3 style="text-align:right;"><span>DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA</span></h3>
<h3 style="text-align:right;"><span><span> </span>STATI UNITI D’AMERICA</span></h3>
<h3 style="text-align:justify;"><span> </span></h3>
<h3 style="text-align:justify;"><span> </span></h3>
<h3 style="text-align:justify;"><span>IN CONGRESSO, 4 luglio 1776.</span></h3>
<h4 style="text-align:justify;"><span> </span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span>Dichiarazione unanime dei tredici Stati Uniti d’America. </span></h4>
<p style="text-align:justify;"><span> </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span> </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span>Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto ed eguale cui ha diritto, per Legge naturale e divina, un giusto rispetto per le opinioni dell’umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span><strong>Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità;</strong> </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span>che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o abolirlo, e creare un nuovo Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in quella guisa che gli sembri più idonea al raggiungimento della sua sicurezza e felicità. La prudenza, invero, consiglierà di non modificare per cause transeunti e di poco conto Governi da lungo tempo stabiliti, e, conformemente a ciò, l’esperienza ha dimostrato che gli uomini sono maggiormente disposti a sopportare, finché i mali siano sopportabili, che a farsi giustizia essi stessi abolendo quelle forme di Governo cui sono avvezzi. Ma quando un lungo corteo di abusi e di usurpazioni, invariabilmente diretti allo stesso oggetto, svela il disegno di assoggettarli ad un Dispotismo assoluto, è loro diritto, è loro dovere, di abbattere un tale Governo, e di procurarsi nuove garanzie per la loro sicurezza futura. Tale è stata la paziente sopportazione di queste Colonie, e tale è ora la necessità che le costringe ad alterare i loro antichi sistemi di Governo. La storia dell’attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetute offese ed usurpazioni, aventi tutte come obiettivo immediato l’instaurazione di una Tirannide assoluta su questi Stati. A prova di ciò, esponiamo i fatti al giudizio di un mondo imparziale.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha fatto divieto ai suoi Governatori di approvare leggi di urgente ed assoluta importanza, a meno che la loro efficacia restasse sospesa fin quando il suo assenso non fosse stato ottenuto, e una volta così sospese, egli ha completamente trascurato di prenderle in considerazione.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha rifiutato di approvare altre leggi dirette alla sistemazione di grandi distretti di popoli, fintanto che i popoli interessati non avessero rinunciato al loro diritto di rappresentanza in seno al Corpo legislativo, un diritto inestimabile per loro e temibile soltanto per i tiranni. </span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha convocato corpi legislativi in luoghi inconsueti, scomodi e distanti dai loro archivi, al solo scopo di piegarli attraverso i disagi all’accoglimento delle misure da lui volute. </span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha ripetutamente disciolto Assemblee Rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza alle sue violazioni dei diritti del popolo. </span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha rifiutato a lungo, dopo tali scioglimenti, di consentire che altre fossero elette; di modo che i poteri legislativi, che non sono suscettibili ad essere annullati, sono tornati ad esser esercitati direttamente dal Popolo, mentre lo Stato restava nel frattempo esposto a tutti i pericoli dell’invasione dall’esterno e dei disordini all’interno.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha tentato di impedire che questi Stati venissero popolati e per questa ragione ha ostacolato le leggi per la naturalizzazione degli stranieri, rifiutando inoltre di approvarne altre dirette ad incoraggiare la loro immigrazione in questo paese e rendendo più difficili le concessioni di terre.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha intralciato l’amministrazione della Giustizia, rifiutando il suo assenso a leggi dirette a stabilire i poteri giudiziari.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha reso i Giudici dipendenti dal suo esclusivo arbitrio per quel che riguarda la durata dei loro mandato e l’importo ed il pagamento dei loro stipendi.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha creato una moltitudine di nuove cariche, ed ha inviato in questo paese nugoli di funzionari destinati a tormentare il nostro popolo e a divorarne gli averi.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha mantenuto fra di noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha avuto la responsabilità di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;"><span>Egli si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi, dando il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative vale a dire:<br />
ad alloggiare grandi corpi di truppe fra noi;<br />
a proteggere queste ultime, mediante procedimenti penali fittizi, da ogni punizione per gli omicidi da loro eventualmente commessi nei confronti degli abitanti di questi Stati;<br />
ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo;<br />
ad imporre su di noi tributi senza il nostro consenso;<br />
a privarci in molti casi dei vantaggi del giudizio mediante giuria;<br />
a farci trasferire al di là dei mari per esservi giudicati per presunti crimini;<br />
ad abolire il libero sistema delle leggi inglesi in una provincia vicina, instaurandovi un Governo arbitrario ed allargando le sue frontiere in modo da renderlo all’istante un esempio ed uno strumento idoneo ad introdurre lo stesso sistema assoluto in queste Colonie;<br />
a privarci dei nostri Statuti, abolire le nostre leggi più care ed alterare dalle fondamenta le forme dei nostri Governi;<br />
a sospendere i nostri Corpi legislativi, dichiarandosi direttamente investito del potere di far leggi per noi in qualsiasi materia.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha abdicato al Governo di questo paese, privandoci della sua protezione e muovendo guerra contro di noi.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha saccheggiato i nostri mari, devastato le nostre coste, bruciato le nostre città e distrutto la vita della nostra gente. Al momento presente, egli sta trasportando grandi eserciti di mercenari stranieri destinati a portare a compimento l’opera di morte, di desolazione e di tirannia già cominciata in circostanze di crudeltà e di perfidia che trovano appena paragone nelle più barbare età, e del tutto indegne del Capo di una nazione civile.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha costretto i nostri concittadini, catturati in alto mare, a portare le armi contro il proprio paese, a diventare i carnefici dei loro amici e dei loro fratelli, o a cadere essi stessi per mano di questi.</span></p>
<p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><span>Egli ha fomentato la rivolta al nostro interno ed ha tentato di far marciare contro gli abitanti delle nostre zone di frontiera gli spietati Indiani Selvaggi, il cui ben noto metodo di guerra consiste nel massacro indiscriminato della gente di ogni età, sesso e condizione. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span>Ad ogni stadio di questi soprusi, noi abbiamo inviato petizioni, redatte nei termini più umili, chiedendo la riparazione dei torti subiti; le nostre ripetute petizioni non hanno ricevuto altra risposta che ripetute offese. Un Sovrano, il cui carattere è contraddistinto da tutto ciò che può definire un Tiranno, non ha diritto a governare un popolo libero. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span>Né abbiamo mancato di usare ogni attenzione nei confronti dei nostri fratelli inglesi. Li abbiamo ammoniti di volta in volta circa i tentativi del loro Corpo legislativo di estendere su di noi una giurisdizione illegittima. Abbiamo rammentato loro le circostanze della nostra emigrazione e del nostro insediamento in questa terra. Abbiamo fatto appello alla loro magnanimità ed al loro innato senso di giustizia, e li abbiamo scongiurati, in nome dei vincoli dovuti alla nostra comunanza di sangue, di sconfessare quelle usurpazioni che avrebbero finito inevitabilmente per recidere i nostri rapporti e la nostra collaborazione. Anch’essi tuttavia sono stati sordi alla voce della giustizia e della consanguineità. Noi dobbiamo pertanto piegarci alla necessità di dichiarare la nostra secessione e di considerarli, così come consideriamo il resto dell’umanità, nemici in guerra e amici in pace.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span>Noi, pertanto, rappresentanti degli Stati Uniti d’America, riuniti in Congresso Generale, appellandoci al Supremo Giudice dell’universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente proclamiamo e dichiariamo, in nome e per autorità dei buoni Popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono, e devono di diritto essere, Stati Liberi e Indipendenti; che sono disciolte da ogni dovere di fedeltà verso la  Corona britannica e che ogni vincolo politico fra di esse e lo Stato di Gran Bretagna è e dev’essere del tutto reciso; e che quali Stati Liberi e Indipendenti, esse avranno pieno potere di muovere guerra, di concludere la pace, di stipulare alleanze, di regolare il commercio, e di compiere tutti quegli altri atti che gli Stati Indipendenti possono di diritto compiere. E a sostegno della presente Dichiarazione, con ferma fiducia nella protezione della Divina Provvidenza, noi offriamo reciprocamente in pegno le nostre vite, i nostri averi ed il nostro sacro onore.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span> </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span>Le 56 firme apposte sulla Dichiarazione appaiono nelle posizioni indicate qui di seguito:</span></p>
<h4 style="text-align:justify;"><span> </span></h4>
<h4><span>Colonna 1</span></h4>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt;"><span><br />
Georgia:<br />
Button Gwinnett<br />
Lyman Hall<br />
George Walton</span></p>
<h4><span>Colonna 2</span></h4>
<p class="MsoNormal"><span><br />
Carolina del Nord:<br />
William Hooper<br />
Joseph Hewes<br />
John Penn<br />
Carolina del Sud:<br />
Edward Rutledge<br />
Thomas Heyward, Jr. Thomas Lynch, Jr. Arthur Middleton </span></p>
<h4><span>Colonna 3</span></h4>
<p class="MsoNormal"><span>Massachusetts</span><span>:<br />
John Hancock<br />
Maryland:<br />
Samuel Chase<br />
William Paca<br />
Thomas Stone<br />
Charles Carroll of Carrollton<br />
Virginia:<br />
George Wythe<br />
Richard Henry Lee<br />
Thomas Jefferson<br />
Benjamin Harrison<br />
Thomas Nelson, Jr.<br />
Francis Lightfoot Lee<br />
Carter Braxton</span></p>
<h4><span>Colonna 4</span></h4>
<p class="MsoNormal"><span>Pennsylvania</span><span>:<br />
Robert Morris<br />
Benjamin Rush<br />
Benjamin Franklin<br />
John Morton<br />
George Clymer<br />
James Smith<br />
George Taylor<br />
James Wilson<br />
George Ross<br />
Delaware:<br />
Caesar Rodney<br />
George Read<br />
Thomas McKean</span></p>
<h4><span>Colonna 5</span></h4>
<p class="MsoNormal"><span>New York</span><span>:<br />
William Floyd<br />
Philip Livingston<br />
Francis Lewis<br />
Lewis Morris<br />
New Jersey:<br />
Richard Stockton<br />
John Witherspoon<br />
Francis Hopkinson<br />
John Hart<br />
Abraham Clark</span></p>
<h4><span>Colonna 6</span></h4>
<p class="MsoNormal"><span>New Hampshire</span><span>:<br />
Josiah Bartlett<br />
William Whipple<br />
Massachusetts:<br />
Samuel Adams<br />
John Adams<br />
Robert Treat Paine<br />
Elbridge Gerry<br />
Rhode Island:<br />
Stephen Hopkins<br />
William Ellery<br />
Connecticut:<br />
Roger Sherman<br />
Samuel Huntington<br />
William Williams<br />
Oliver Wolcott<br />
New Hampshire:<br />
Matthew Thornton</span></p>
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